1 La Confederazione effettua e sostiene la ricerca scientifica rilevante ai fini della protezione degli animali.
2 In collaborazione con le scuole universitarie e l’industria, la Confederazione promuove in particolare lo sviluppo, il riconoscimento e l’impiego di metodi sostitutivi degli esperimenti sugli animali ovvero di metodi che impiegano un minor numero di animali da laboratorio o comportano un minor aggravio per gli stessi. Essa promuove segnatamente progetti di ricerca volti a eliminare dolori, sofferenze o stati d’ansietà nell’ambito di interventi secondo l’articolo 16.
1 The federal government shall carry out and support scientific research of relevance to animal welfare.
2 In collaboration with universities and industry, the federal government shall in particular promote the development, accreditation and application of methods that replace animal experiments, enable fewer animals to be used or result in less strain for the animals. In particular, it shall promote research projects aimed at eliminating pain, suffering or anxiety in interventions in terms of Article 16.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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