(art. 15 cpv. 1 e 16 cpv. 2 lett. c LTBC)
1 Al fine di accertare l’identità del venditore o del fornitore, le istituzioni della Confederazione e le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche rilevano i dati seguenti:
2 Qualora vi siano indizi che facciano sorgere dubbi sulla correttezza delle indicazioni fornite o che mettano in discussione il rapporto di fiducia instauratosi nel corso di precedenti transazioni, i dati devono essere verificati sulla base di un documento comprovante l’identità.
3 Non è necessario procedere all’accertamento dell’identità se essa è già stata verificata in precedenza.
(Art. 15 para. 1 and 16 para. 2 let. c CPTA)
1 Federal institutions and persons active in the art trade or auctioning business must establish the identity of the seller or supplier based on the following information:
2 The information shall be verified on the basis of probative documents if there are indications that the information is incorrect or that the relationship of trust established in previous transactions must be called into question.
3 Establishing identity is not required if it has been previously established.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.