1 La Confederazione concede in locazione a Innosuisse gli immobili necessari.
2 Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione. Questa provvede alla loro manutenzione.
3 La Confederazione fattura a Innosuisse un importo adeguato per la locazione degli immobili.
4 La costituzione della locazione e le sue modalità sono disciplinate in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e Innosuisse.
5 D’intesa con la Confederazione, Innosuisse può prendere in locazione gli immobili necessari da soggetti esterni alla Confederazione o, se opportuno, farsi cedere un diritto di usufrutto da terzi.
1 The Confederation shall lease the necessary real estate property to Innosuisse.
2 The Confederation shall retain ownership of said real estate property. The Confederation shall also provide for maintenance.
3 The Confederation shall lease the real estate property to Innosuisse for a reasonable sum.
4 The reasons for the lease and specific details shall be formalised in a public law contract between the Confederation and Innosuisse.
5 Innosuisse may, in consultation with the Confederation, lease the necessary properties from a source outside the Confederation or secure usufruct from third parties if this is expedient.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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