1 L’ente pubblico legittimato può proporre azione secondo l’articolo 20 capoverso 1 contro qualsiasi uso illecito dei segni di cui agli articoli 1–7 e 15.
2 L’IPI è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui agli articoli 1–4 e 7 o delle designazioni ufficiali di cui all’articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un’autorità nazionale o a un’attività statale o semistatale.
3 I Cantoni definiscono chi è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui all’articolo 5 o delle designazioni ufficiali di cui all’articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un’autorità cantonale o comunale oppure a un’attività statale o semistatale.
1 A public body entitled to use a public sign may bring an action under Article 20 paragraph 1 against any unlawful use of its protected signs under Articles 1–7 and Article 15.
2 The IPI may bring an action concerning the protection of signs under Articles 1–4 and Article 7, or of official designations under Article 6, insofar as their use implies a reference to a national authority or an official or semi-official activity.
3 The cantons shall determine who may bring an action concerning the protection of signs under Article 5 or of designations under Article 6 insofar as their use implies a cantonal or communal authority or an official or semi-official activity.
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