1 Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico o con un segno che può essere confuso con esso, nonché delle installazioni, degli apparecchi e di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.
2 Il giudice decide se il segno pubblico debba essere reso irriconoscibile oppure se gli oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in un determinato modo.
1 The court may order the forfeiture of items which unlawfully bear a public sign or a sign that could be confused with it and of equipment, devices and other means that primarily serve their manufacture.
2 The court decides whether the public sign must be made unrecognisable or whether the items must be rendered unusable, destroyed or used in a specific way.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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