Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 706 1. Legittimazione e motivi

1 Il consiglio d’amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell’assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l’azione è diretta contro la società.

2 Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che:

1.
sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto;
2.
sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti;
3.
provocano per gli azionisti un’ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società;
4.
sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti.556

3 e 4 ...557

5 L’annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti.

556 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

557 Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

Art. 706a 2. Procedure

1 The right to challenge shall lapse if the action is not brought within two months of the general meeting.


2
 Where the board of directors is the claimant, the court shall appoint a representative for the company.

3 …557

556 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

557 Repealed by Annex 1 No II 5 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, with effect from 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.