1 L’avallo è apposto sulla cambiale o sull’allungamento.
2 È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall’avallante.
3 Si considera dato colla sola firma dell’avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.
4 L’avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.
1 The bill guarantor is liable in the same manner as the person for whom he has given the guarantee.
2 His commitment is valid even if the guaranteed obligation is void for any reason other than formal defect.
3 A bill guarantor who pays the bill of exchange acquires all rights thereunder against the person for whom he has given the guarantee and against all those who are liable to such person under the bill.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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