Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 19 Affari esteri
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

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Art. 60 Rapimenti e presa di ostaggi

(art. 49 LSEst)

Gli aiuti del DFAE a persone vittime di un rapimento o di una presa di ostaggi possono comprendere, nell’ambito delle possibilità del DFAE nonché in virtù di direttive politiche e degli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare le seguenti misure:

a.
la presa di contatto e la ricerca di una soluzione con lo Stato sul cui territorio sono avvenuti il rapimento o la presa di ostaggi oppure con lo Stato sul cui territorio sono trattenuti le persone rapite o gli ostaggi;
b.
la collaborazione con Stati terzi e altre parti terze;
c.
l’assistenza agli stretti congiunti.

Art. 60 Kidnappings and hostage-taking

(Art. 49 SAA)

Assistance provided by the FDFA to persons who are victims of a kidnapping or hostage-taking may comprise the following measures within the possibilities available to the FDFA, the political guidelines and Switzerland's international obligations:

a.
contacting and seeking solutions with the country in whose territory the kidnapping or hostage-taking occurred or in whose territory the kidnapped persons or hostages are being held;
b.
working with third countries and other third parties;
c.
supporting the immediate relatives.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.