(art. 48 cpv. 5 LSEst)
1 Possono essere consegnate lettere di protezione in particolare per case, appartamenti, uffici e fabbriche, depositi di merci, macchine e veicoli.
2 Alle persone che oltre alla cittadinanza svizzera possiedono anche quella dello Stato ospite non vengono consegnate lettere di protezione.
(Art. 48 para. 5 SAA)
1 Letters of protection may be issued for houses, apartments, offices and factories, warehouses, machines and vehicles.
2 Persons who hold the nationality of the receiving state in addition to Swiss nationality shall not be issued with letters of protections.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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