(art. 48 cpv. 2 e 3 LSEst)
In situazioni di crisi i cittadini svizzeri all’estero devono informarsi autonomamente sull’evoluzione della situazione, in particolare attraverso i media, le comunicazioni delle autorità locali e il sito Internet del DFAE.
(Art. 48 para. 2 and 3 SAA)
Swiss citizens abroad are responsible for keeping themselves updated in crisis situations, in particular via the media, notices from the local authorities and the FDFA's website.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.