(art. 45 LSEst)
1 Gli aiuti prestati in caso di scomparsa di persone possono comprendere in particolare:
2 Il DFAE non conduce indagini.
3 Lo svolgimento di operazioni di ricerca e salvataggio all’estero è di competenza dello Stato ospite. La Confederazione partecipa in linea di principio se lo Stato ospite ne fa richiesta o acconsente.
(Art. 45 SAA)
1 Assistance for missing persons may comprise, in particular:
2 The FDFA does not lead investigations.
3 Carrying out search or rescue operations abroad is the responsibility of the receiving state. Switzerland will only get involved if it is asked to do so by the receiving state or if it the receiving state gives its consent.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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