1 La Confederazione può sostenere progetti dei Cantoni nell’ambito dello sviluppo, dell’acquisto e della garanzia della qualità di sistemi elettronici volti a facilitare l’esercizio dei diritti politici agli Svizzeri all’estero.
2 Il contributo ai Cantoni in quest’ambito ammonta al massimo al 40 per cento delle spese generate direttamente dal progetto.
3 Le spese d’esercizio non sono computabili. La Cancelleria federale può fissare aliquote massime per le spese di personale computabili e definire più precisamente le spese computabili generate direttamente dal progetto.
4 Le richieste di contributi vanno presentate alla Cancelleria federale. Esse devono contenere tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione, tra cui in particolare:
1 The Confederation may support cantonal projects aimed at developing, procuring and assuring the quality of electronic systems designed to make it easier for Swiss nationals living abroad to exercise their political rights.
2 The funding paid to the cantons shall not exceed 40 per cent of the costs directly generated by the project.
3 Operating costs are not eligible for funding. The Federal Chancellery may set maximum rates for eligible staff costs and define eligible costs directly generated by the project in more detail.
4 Applications for funding should be addressed to the Federal Chancellery. They must contain all the information needed for evaluation, in particular:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.