Le rappresentanze possono chiedere la collaborazione delle società svizzere di soccorso all’estero.
The representations may involve Swiss aid organisations abroad.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.