1 Le prestazioni di aiuto sociale devono essere restituite se il beneficiario non ha più bisogno dell’aiuto sociale e se è garantito un adeguato sostentamento per sé e per la sua famiglia.
2 Le prestazioni di aiuto sociale ricevute prima del raggiungimento della maggiore età o in seguito a titolo d’aiuto all’istruzione non devono essere restituite.
3 Chiunque ha ottenuto per sé o per altri prestazioni di aiuto sociale fornendo scientemente indicazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi a restituirle.
4 Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni di aiuto sociale di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall’eredità.
5 La DC decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, essa può rinunciare interamente o parzialmente alla restituzione.
1 Social assistance recipients must repay the social assistance benefits if they no longer require them and are able to support themselves and their families.
2 Social assistance benefits obtained by persons before the age of majority or after this point for education or training purposes do not have to be repaid.
3 Persons who obtain social assistance benefits for themselves or others by deliberately providing false or incomplete information must repay them in all cases.
4 Heirs must repay social assistance benefits obtained by the testator, insofar as they inherit money from the estate.
5 The CD decides whether social assistance must be repaid or not. It may waive repayment fully or in part if the circumstances warrant it.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.