1 I membri seguenti dei posti consolari possono essere autorizzati ad assumere un domestico privato, a condizione che risiedano in Svizzera e che siano titolari della corrispondente carta di legittimazione rilasciata dal DFAE:
2 Le persone di cui al capoverso 1 di nazionalità svizzera o titolari di un permesso di dimora o domicilio secondo la LStrI non hanno il diritto di assumere un domestico privato titolare di una carta di legittimazione.
1 On condition that they reside in Switzerland and hold the appropriate legitimation card issued by the FDFA, the following members of consular posts may be authorised to employ a private household employee:
2 Persons falling within the scope of paragraph 1 who are Swiss nationals or who hold an authorisation to stay or reside pursuant to the FNIA do not have the right to engage a private household employee entitled to a legitimation card.
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