1 I membri seguenti delle missioni diplomatiche e delle missioni permanenti o di altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative possono essere autorizzati ad assumere un domestico privato a condizione che risiedano in Svizzera e che siano titolari della corrispondente carta di legittimazione rilasciata dal DFAE:
2 Le persone di cui al capoverso 1 di nazionalità svizzera o titolari di un permesso di dimora o domicilio secondo la LStrI non hanno il diritto di assumere un domestico privato titolare di una carta di legittimazione.
1 On condition that they reside in Switzerland and hold the appropriate legitimation card issued by the FDFA, the following members of diplomatic missions and permanent missions or other representations to intergovernmental organisations may be authorised to employ a private household employee:
2 Persons falling within the scope of paragraph 1 who are Swiss nationals or hold an authorisation to stay or reside pursuant to the FNIA do not have the right to engage a private household employee entitled to a legitimation card.
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