1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l’importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell’entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d’interesse secondo il capoverso 3 applicabile all’effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2.
2 Per effettivo di aventi diritto alle rendite s’intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell’entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l’ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite).
3 Il tasso tecnico d’interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri.
4 L’importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell’accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite.
5 PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d’interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti
6 Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell’effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17).
1 The Confederation pays PUBLICA, in the form of a lump-sum payment, the amount needed to cover the additional policy reserve requirements resulting from the lowering of the technical interest rate under paragraph 3 applicable to the portfolio of pensioners defined in paragraph 2 on the day on which this Act comes into force.
2 The portfolio of pensioners encompasses the recipients of old-age, invalidity and survivors’ pensions whose annuities started before the effective date of this Act, including those pensioners who remained with the Federal Pension Fund after their employer exited before 1 June 2003 (closed portfolios of pensioners).
3 The technical interest rate is reduced to 3% for closed portfolios of pensioners and 3.5 % for all other pensioners.
4 The amount owed by the Confederation under paragraph 1 is reduced by the amount of the provision formed by PUBLICA for the closed portfolios of pensioners.
5 PUBLICA distributes the Confederation’s lump-sum payment among the individual employee pension funds, taking account of the different technical interest rates (paragraph 3) and pro rata to the policy reserve of their portfolio of old-age, invalidity and survivor pensioners.
6 With this lump-sum payment, the Confederation does not assume any employer obligations in relation to the portfolio of pensioners within the meaning of paragraph 2, and specifically also in relation to the closed portfolio of pensioners. Its employer obligations to its own pensioners (Art. 32b para. 1 of the Federal Personnel Act17 remain reserved).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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