Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all’offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell’interesse pubblico, per i quali l’offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un’indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.
The delegation of a public task or the granting of a concession is deemed to be a public contract if it gives the tenderer exclusive or special rights which the tenderer exercises in the public interest and for which the tenderer receives remuneration or compensation directly or indirectly. The provisions of special legislation remain reserved.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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