1 Nella procedura decisionale non sussiste il diritto di esaminare gli atti.
2 Nella procedura di ricorso il ricorrente può, su richiesta, esaminare la valutazione della sua offerta e altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
1 There is no right to inspect files in the decision-making procedure.
2 In the appeal procedure, the complainant must be granted access, upon request, to the evaluation of its tender and other procedural files relevant to the decision, unless there are overriding public or private interests to the contrary.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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