1 Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale partecipano a un appalto pubblico, è applicabile il diritto dell’ente pubblico il cui committente assume la maggior parte del finanziamento. La presente legge non si applica se la quota cantonale supera complessivamente la quota della Confederazione.
2 In deroga ai principi che precedono, più committenti partecipanti a un appalto pubblico possono, di comune accordo, sottoporre l’appalto pubblico al diritto di un committente partecipante.
3 Le imprese pubbliche o private che godono di diritti esclusivi o speciali conferiti dalla Confederazione o che eseguono compiti nell’interesse nazionale possono scegliere di sottoporre i loro appalti pubblici al diritto applicabile presso la loro sede o al diritto federale.
1 If several contracting authorities subject to federal and cantonal law participate in a procurement, the law of the community whose contracting authority provides the most financing applies. If the total cantonal share outweighs the federal share, this Act does not apply.
2 Several contracting authorities involved in a procurement may, by mutual agreement, make a joint procurement subject to the law of one of the contracting authorities involved, in derogation from the above principles.
3 Public and private undertakings that have been granted exclusive or special rights by the Confederation or that perform tasks in the national interest may choose whether to subject their procurements to the law of their place of business or to federal law.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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