1 Secondo la presente legge sono ammessi a presentare un’offerta gli offerenti della Svizzera, nonché gli offerenti di altri Stati nei confronti dei quali la Svizzera si è impegnata contrattualmente a garantire l’accesso al mercato nel quadro degli impegni assunti reciprocamente.
2 Gli offerenti esteri sono ammessi a presentare un’offerta per le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali, a condizione che il loro Stato accordi la reciprocità o che il committente vi acconsenta.
3 Il Consiglio federale tiene un elenco degli Stati che si sono impegnati ad accordare alla Svizzera l’accesso al mercato. L’elenco è aggiornato periodicamente.
1 Under this Act, tenderers from Switzerland are permitted to submit a tender, as are tenderers from countries with which Switzerland has undertaken to grant market access on a contractual basis, provided such countries have undertaken the same commitment to Switzerland.
2 Outside the scope of international treaties, foreign tenderers are permitted to submit a tender if their countries of origin grant reciprocal rights or if the contracting authority so permits.
3 The Federal Council shall keep a list of the countries that have undertaken to grant market access to Switzerland. The list shall be updated periodically.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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