Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub)

172.056.1 Federal Act of 21 June 2019 on Public Procurement (PPA)

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Art. 48 Pubblicazioni

1 Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva il committente pubblica il preavviso, il bando, l’aggiudicazione e l’interruzione della procedura su una piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse d’importo uguale o superiore al valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o selettiva. Le aggiudicazioni per incarico diretto secondo l’allegato 5 numero 1 lettere c e d non sono pubblicate.

2 La documentazione del bando è di norma messa a disposizione simultaneamente e in forma elettronica. L’accesso a queste pubblicazioni è gratuito.

3 L’organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni dello sviluppo e della gestione della piattaforma Internet può riscuotere emolumenti o tasse dal committente, dagli offerenti e da altri utenti della piattaforma o delle prestazioni di servizi a essa connesse. Gli emolumenti e le tasse sono calcolati in funzione del numero delle pubblicazioni o dell’entità delle prestazioni utilizzate.

4 Per ogni commessa pubblica che rientra nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali e che non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell’OMC. La sintesi contiene almeno le seguenti indicazioni:

a.
l’oggetto dell’appalto pubblico;
b.
il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
c.
l’indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando.

5 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori requisiti concernenti le lingue delle pubblicazioni, della documentazione del bando, delle comunicazioni degli offerenti e della procedura. Può tenere adeguatamente conto delle diverse realtà linguistiche presenti in Svizzera. Può differenziare i requisiti in funzione dei tipi di prestazione. Fatte salve eccezioni espressamente precisate dal Consiglio federale, devono essere osservati i seguenti principi:

a.
in caso di commesse edili, nonché forniture e prestazioni di servizi in relazione con esse, i bandi e le aggiudicazioni sono pubblicati almeno in due lingue ufficiali, in particolare nella lingua ufficiale del luogo della costruzione;
b.
in caso di forniture e prestazioni di servizi, i bandi e le aggiudicazioni sono pubblicati almeno in due lingue ufficiali;
c.
per le comunicazioni degli offerenti è ammessa ogni lingua ufficiale.

6 Le aggiudicazioni di commesse che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali sono di norma pubblicate entro un termine di 30 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:

a.
il tipo di procedura applicata;
b.
l’oggetto e l’entità della commessa;
c.
il nome e l’indirizzo del committente;
d.
la data dell’aggiudicazione;
e.
il nome e l’indirizzo dell’offerente scelto;
f.
il prezzo complessivo dell’offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi complessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione, compresa l’imposta sul valore aggiunto.

Art. 48 Publications

1 In the open and selective procedure, the contracting authority publishes the prior notice, the invitation to tender, the award and the abandonment of the procedure on an internet platform for public procurement operated jointly by the Confederation and the cantons. It also publishes awards that were made using the direct award procedure for contracts above the applicable threshold for the open or selective procedure. This does not apply to contracts awarded using the direct award procedure in accordance with Annex 5 section 1 letters c and d.

2 The tender documentation is generally made available at the same time and electronically. Access to these publications is free of charge.

3 The organisation commissioned by the Confederation and the cantons to develop and operate the internet platform may impose fees or charges for the contracting authorities, tenderers and other parties that use the platform or associated services. These are based on the number of publications or the scope of the services used.

4 In the case of contracts within the scope of international treaties that are not published in an official language of the World Trade Organization (WTO), the contracting authority shall publish a summary of the notice in an official language of the WTO at the same time as the invitation to tender. The summary must contain at least the following:

a.
subject of the procurement;
b.
timeframe for submitting tenders or requests to participate;
c.
where the tender documentation can be obtained.

5 The Federal Council shall regulate any additional requirements concerning the languages of publications, the tender documentation, submissions by tenderers and the procedure. It may take appropriate account of Switzerland's plurilingualism. It may modify the requirements according to supply types. The following principles apply, subject to exceptions expressly specified by the Federal Council:

a.
In the case of construction contracts and associated supplies of goods and services, invitations to tender and awards must be published in at least two official languages, particularly in the official language at the construction location.
b.
In the case of supply and service contracts, invitations to tender and awards must be published in at least two official languages.
c.
Any official language may be used for submissions by tenderers.

6 Contracts awarded within the scope of international treaties generally have to be published within 30 days. The notification must contain the following information:

a.
type of procedure used;
b.
subject and scope of the contract;
c.
name and address of the contracting authority;
d.
date of the award;
e.
name and address of the tenderer selected;
f.
total price of the tender selected or, in exceptional cases, the lowest and highest total prices of the tenders included in the award procedure, including VAT.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.