1 In caso di urgenza comprovata il committente può ridurre a non meno di dieci giorni i termini minimi di cui all’articolo 46 capoverso 2.
2 Al verificarsi delle seguenti condizioni il committente può ridurre di cinque giorni, per ognuna di esse, il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte di cui all’articolo 46 capoverso 2:
3 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all’articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se ha pubblicato, almeno 40 giorni ma al massimo 12 mesi prima della pubblicazione del bando, un preavviso con il seguente contenuto:
4 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all’articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se acquista prestazioni richieste periodicamente e ha annunciato la riduzione del termine in un bando precedente.
5 Inoltre, in occasione dell’acquisto di beni o di prestazioni di servizi commerciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può in ogni caso ridurre a non meno di 13 giorni il termine per la presentazione delle offerte, sempre che pubblichi simultaneamente e in forma elettronica il bando e la relativa documentazione. Se riceve per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizi commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di dieci giorni.
1 The contracting authority may reduce the minimum deadlines set out in Article 46 paragraph 2 to no shorter than 10 days in cases of proven urgency.
2 It may reduce the minimum 40-day deadline for submitting tenders under Article 46 paragraph 2 by 5 days if:
3 It may reduce the minimum 40-day period for submitting tenders under Article 46 paragraph 2 to no shorter than 10 days, provided it has published a prior notice with the following content at least 40 days and no more than 12 months before publication of the invitation to tender:
4 It may reduce the minimum 40-day period for submitting tenders under Article 46 paragraph 2 to no shorter than 10 days if it is procuring goods, work or services required on a recurring basis and given notice of the shortening of the period in an earlier invitation to tender.
5 Furthermore, the contracting authority may in any event reduce the deadline for submitting tenders to no shorter than 13 days when purchasing commercial goods, work or services or a combination of the two, provided it electronically publishes the tender documentation together with the invitation to tender. If the contracting authority accepts tenders for commercial goods, work or services electronically, it may also reduce the deadline to no shorter than 10 days.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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