1 Il committente fissa i termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione tenendo conto della complessità della commessa, del numero prevedibile di subappalti e delle modalità di trasmissione delle offerte o delle domande di partecipazione.
2 Per le commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali valgono i seguenti termini minimi:
3 L’eventuale proroga di questi termini deve essere comunicata tempestivamente a tutti gli offerenti o pubblicata.
4 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali il termine per la presentazione delle offerte è di norma di almeno 20 giorni. Per le prestazioni ampiamente standardizzate il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni.
1 When setting the deadlines for submitting tenders or requests to participate, the contracting authority shall take account of the complexity of the contract, the probable number of subcontracts and the mode of transmission.
2 The following minimum deadlines apply within the scope of international treaties:
3 Any extension of these deadlines must be published or notified to all tenderers in good time.
4 Outside the scope of international treaties, the deadline for submitting tenders is generally at least 20 days. In the case of largely standardised goods, work and services, the deadline may be reduced to no shorter than 5 days.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.