1 Le autorità competenti per i visti sono autorizzate a creare o sopprimere collegamenti tra fascicoli relativi a una domanda a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia o perché viaggiano in gruppo conformemente all’articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS UE20.
2 L’autorità svizzera che ha registrato i dati di un fascicolo relativo a una domanda di visto è autorizzata, conformemente all’articolo 8 paragrafo 3 del regolamento VIS UE, a collegarlo a uno o più altri fascicoli dello stesso richiedente o a sopprimere tali collegamenti.
20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
1 The visa authorities may establish or delete links between application data files where the applicant belongs to a group of travellers or to a family travelling together under Article 8 paragraph 4 of the EU VIS Regulation20.
2 The Swiss authority recording the data of an application data file may link them with other data records relating to the same applicant in accordance with Article 8 paragraph 3 the EU VIS Regulation or the delete the corresponding links.
20 See footnote to Art. 2 let. a.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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