1 La Svizzera è proprietaria dei dati registrati dalle autorità svizzere competenti per i visti che sono trasferiti al C-VIS al momento del deposito della domanda di visto e della relativa decisione.
2 Le autorità competenti per i visti sono autorizzate a copiare le impronte digitali figuranti in un fascicolo del C-VIS relativo a una domanda e a integrarle in un nuovo fascicolo relativo a una domanda. Diventano proprietarie del fascicolo così creato.
1 Switzerland is the owner of the data entered by the Swiss visa authorities when recording a visa application and making a corresponding decision, which are transmitted to the C-VIS.
2 The visa authorities may copy the fingerprints in a C-VIS application data file and enter them in a new application data file. They become owner of the new data file compiled thereby.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.