1 Il richiedente del visto Schengen può comunicare elettronicamente all’autorità competente i propri dati personali richiesti nel quadro della domanda di visto.
2 Gli emolumenti possono essere versati elettronicamente.
3 I dati di cui al capoverso 1 possono essere registrati per quattro mesi al massimo in una memoria intermedia sui server del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
10 Introdotto dal n. II dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3047).
1 In the case of applications for Schengen visas, the applicant may send the personal data required for the application to the visa authority electronically.
2 The fees may be paid electronically.
3 The data under paragraph 1 may be stored on servers of the Federal Department of Justice and Police (FDJP) for a maximum of four months.
10 Inserted by No II of the O of 2 Sept. 2015, in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3047).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.