1 Il consulente per la protezione dei dati del DFGP contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina con gli uffici coinvolti l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2.65
2 I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di:
65 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3047).
1 The data protection adviser to the FDJP shall provide support to ensure compliance with the data protection regulations. He or she shall coordinate with the federal offices involved so that they fulfil their duties under paragraph 2.66
2 The data protection advisers to the federal offices involved shall in their particular field ensure:
66 Amended by No II of the O of 2 Sept. 2015, in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3047).
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