1 Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in ORBIS o nel C-VIS deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta alla SEM.
2 La SEM tratta la domanda di diritto d’accesso d’intesa con l’autorità che ha registrato i dati in ORBIS o con lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS.
3 Registra tutte le domande di diritto d’accesso.
4 Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C‑VIS che non sono stati registrati da un’autorità svizzera, la SEM deve mettersi in contatto entro 14 giorni con lo Stato che ha registrato i dati e trasmettergli la domanda. La SEM informa l’interessato della trasmissione della domanda.
5 Tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.
6 Conferma per scritto e senza indugio all’interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposto a rettificare o cancellare i dati, indica per quali motivi.
1 If a person asserts his or her right to information or to the correction or deletion of data in ORBIS or in the C-VIS, he or she must provide proof of identity and submit a written application to the SEM.
2 The SEM shall process the request for information in consultation with the authority that recorded the data in ORBIS, or with the state that transmitted the data to the C-VIS.
3 It shall register the request for information.
4 If a person asserts his or her right to the correction or deletion of C-VIS data that was not recorded by the Swiss authorities, the SEM must contact the state that recorded the data within 14 days and must transmit the application to it. The SEM shall notify the person concerned of the transmission of the application.
5 It shall process requests for information, correction or deletion immediately.
6 It shall immediately confirm to the person concerned in writing that it has corrected or deleted the data. If it is not prepared to correct or delete the data, it shall provide reasons for this.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.