1 I dati del C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo né a un’organizzazione internazionale.
2 In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale ai sensi dell’allegato del regolamento VIS UE59 per dimostrare l’identità di un cittadino di uno Stato terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 del regolamento VIS UE:
3 I dati di ORBIS che non sono trasferiti nel C-VIS possono essere comunicati in un caso individuale secondo le condizioni definite nell’articolo 105 LStrI.
59 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
1 The C-VIS data may neither be disclosed to third countries nor to international organisations.
2 The following C-VIS data about a person may be disclosed to third countries or international organisations in accordance with the Annex to the EU VIS Regulation60 in specific cases in order to prove the identity of a citizen of a third country, including for the purpose of repatriation, if the conditions under Article 31 the EU VIS Regulation are fulfilled:
3 The ORBIS data that are not transmitted to the C-VIS may be disclosed in the specific case in accordance with the conditions set out in Article 105 FNIA.
60 See footnote to Art. 2 let. a.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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