1 Gli Stati membri dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS UE45 possono rivolgere le loro domande per l’ottenimento di dati del C-VIS sia direttamente alla CO fedpol, tramite linee di trasmissione sicure per la corrispondenza in materia di polizia giudiziaria, sia alle altre autorità di cui agli articoli 17 e 18.
2 La CO fedpol esamina le domande e vi risponde.
3 La procedura è retta dall’articolo 19.
4 La CO fedpol può rivolgere una domanda all’autorità competente di uno Stato membro dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS UE, al fine di ottenere informazioni in materia di visti.
45 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
1 The EU member states where the EU VIS Regulation45 is not in force may submit applications to obtain C-VIS data either directly to the fedpol OC via the secure connections intended for criminal police correspondence or to the other authorities in accordance with Articles 17 and 18.
2 The fedpol OC shall verify the applications and respond to them directly.
3 The procedure is governed by Article 19.
4 The fedpol OC may, with a view to obtaining information in relation to visas, submit applications to the responsible authorities in the EU member states where the EU VIS Regulation is not in force.
45 See footnote to Art. 2 let. a.
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