Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

141.0 Federal Act of 20 June 2014 on Swiss Citizenship (Swiss Citizenship Act, SCA)

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Art. 37 Domanda di svincolo e decisione

1 Ogni cittadino svizzero è, su domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L’articolo 31 si applica per analogia.

2 Lo svincolo è pronunciato dall’autorità del Cantone d’origine.

3 La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell’atto di svincolo.

Art. 37 Request for relief and decision

1 Swiss citizens shall on request be relieved of their Swiss citizenship if they are not resident in Switzerland and hold or have been assured of another nationality. Article 31 applies mutatis mutandis.

2 Relief of citizenship is granted by the authority in the canton of origin.

3 Loss of cantonal and communal citizenship and thus of Swiss citizenship take effect on service of the certificate of relief of citizenship.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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