1 La SEM può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all’occultamento di fatti essenziali.
2 La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l’Ufficio federale è venuto a conoscenza dell’evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall’acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata o reintegrata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.
3 Alle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 9–19 può essere annullata anche dall’autorità cantonale.
4 L’annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli che l’hanno acquisita in virtù della decisione annullata. Sono eccettuati i figli che:
5 Dopo il passaggio in giudicato dell’annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione è possibile presentare una nuova domanda solo dopo un termine di due anni.
6 Il termine d’attesa di cui al capoverso 5 non si applica ai figli cui è stato esteso l’annullamento.
7 Con la decisione d’annullamento è disposto anche il ritiro dei documenti d’identità.
1 A naturalisation decision may be declared null and void by the SEM if it has been obtained by using false information or by concealing material facts.
2 The naturalisation decision may be declared null and void within two years of the SEM becoming aware of the legally relevant circumstances, and at the latest within eight years of the naturalised person acquiring Swiss citizenship. A new two year limitation period begins after each investigative act that has been notified to the naturalised person concerned. The limitation periods are suspended during appeal proceedings.
3 Subject to the same requirements, a naturalisation decision under Articles 9–19 may also be declared null and void by the cantonal authority.
4 Nullity extends to all children whose Swiss citizenship is based on the naturalisation decision that has been declared null and void. Exempted therefrom are children who:
5 After the declaration of nullity of a naturalisation becomes legally binding, two years must elapse before a new application for naturalisation may be made.
6 The waiting period in paragraph 5 does not apply to children included in the declaration of nullity.
7 The forfeiture of the identity documents shall be ordered when the declaration of nullity is issued.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.