1 Il Consiglio federale assicura la direzione politica del SIC, assumendo in particolare i compiti seguenti:
2 I documenti in relazione con i compiti di cui al capoverso 1 non sono accessibili al pubblico.
3 Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali riguardanti la collaborazione internazionale del SIC in materia di protezione delle informazioni o di partecipazione a sistemi d’informazione automatizzati internazionali secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera e.
1 The Federal Council shall exercise political governance over the FIS and carry out the following tasks in particular for that purpose:
2 The documents in connection with the tasks in paragraph 1 shall not be made accessible to the public.
3 The Federal Council may on its own initiative conclude international agreements on the international cooperation of the FIS in relation to the protection of information or participation in international automated information systems in accordance with Article 12 paragraph 1 letter e.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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