1 Se sussiste un interesse informativo o un altro interesse pubblico, il SIC può fornire prestazioni ad altre autorità della Confederazione e dei Cantoni segnatamente negli ambiti seguenti:
2 Se sussiste un interesse informativo, il SIC può fornire simili prestazioni anche a terzi in Svizzera o all’estero.
1 Where there is an intelligence interest or other public interest, the FIS may provide services to other federal and cantonal authorities in the following areas in particular:
2 Where there is an intelligence interest, the FIS may also provide the foregoing services to third parties in Switzerland or abroad.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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