1 Il delegato alla cibersicurezza ha i seguenti compiti:
2 Il delegato alla cibersicurezza informa regolarmente il DFF, all’attenzione del Consiglio federale, sullo stato della sicurezza informatica nei dipartimenti e nella Cancelleria federale.
3 Egli può partecipare all’elaborazione di direttive informatiche dell’Amministrazione federale che riguardano la cibersicurezza e a progetti informatici rilevanti dal profilo della sicurezza. Segnatamente può richiedere informazioni, pronunciarsi in merito ed esigere modifiche.
4 Egli può esigere verifiche della sicurezza informatica dopo aver sentito il Controllo federale delle finanze.
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).
1 The Federal Cyber Security Delegate has the following tasks:
2 He or she shall regularly inform the FDF on behalf of the Federal Council about the status of information technology security in the departments and the Federal Chancellery.
3 He or she may participate in the preparation of Federal Administration IT directives that relate to cyber security and in security-relevant IT projects. In particular he or she may request information, comment thereon and request changes.
4 He or she may, after consulting the Swiss Federal Audit Office, request audits of information technology security.
9 Amended by Annex No 1 of the O of 25 Nov. 2020 on the Digital Transformation and ICT, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5871).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.