1 Il NCSC è il centro di competenza della Confederazione in materia di ciber-rischi che coordina i lavori della Confederazione nel settore della cibersicurezza. Esso ha i seguenti compiti:
2 Il NCSC può trattare i dati sui ciberincidenti e sui relativi flussi di comunicazione, qualora ciò serva a proteggere direttamente o indirettamente l’Amministrazione federale dai ciber-rischi. Può comunicare i dati a gruppi statali o privati incaricati della sicurezza, sempre che:
3 La comunicazione di dati personali all’estero è ammessa soltanto se sono rispettate le pertinenti prescrizioni della legislazione federale sulla protezione dei dati.
4 I dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo se esiste la necessaria base legale che autorizza il loro trattamento mediante i mezzi informatici della Confederazione.
5 Nel caso di un ciberincidente che minaccia il corretto funzionamento dell’Amministrazione federale, dopo aver consultato i servizi interessati il NCSC assume in seno all’Amministrazione federale la responsabilità principale della sua gestione. A tal fine, gli sono assegnati i compiti e le competenze seguenti:
6 Se, dopo un ciberincidente, le misure adottate hanno permesso di ridurre sufficientemente la minaccia per la confidenzialità o il funzionamento dell’Amministrazione federale e i necessari lavori successivi nonché il loro finanziamento sono stati definiti, il NCSC trasmette la responsabilità del seguito dei lavori ai servizi interessati.
1 The NCSC is the centre of excellence of the Confederation for cyber risks and coordinates the work of the Confederation in the cyber security domain. It has the following tasks:
2 It may, provided this directly or indirectly serves to protect the Federal Administration against cyber risks, process data on cyber incidents and associated communication flows. It may disclose such data to government and private security teams, provided:
3 A disclosure of personal data abroad is only permitted if the related requirements of the federal legislation on data protection are complied with.
4 Sensitive personal data may only be processed if there is a statutory basis for processing such data with the means available within the federal IT systems.
5 After consulting with the offices concerned, the NCSC shall assume overall responsibility within the Federal Administration for managing a cyber incident if the incident poses a risk to the proper functioning of the Federal Administration. In doing so, it has the following tasks and powers:
6 If, following a cyber incident, the risk to the confidentiality or the efficiency of the Federal Administration is sufficiently reduced by the measures taken and if the required follow-up work and its funding have been defined, the NCSC shall reassign responsibility for the further processing to the offices concerned.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.