Per quanto non sia assegnata alla Confederazione, l’esecuzione spetta ai Cantoni.
Soweit der Vollzug nicht dem Bund zugewiesen ist, obliegt er den Kantonen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.