La Confederazione e i Cantoni possono affidare a organizzazioni del mondo del lavoro compiti d’esecuzione. Queste organizzazioni possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e per i servizi da loro prestati.32
Art. 68 Riconoscimento di diplomi e certificati esteri33
1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2 Nell’ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34
32 Per. introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635; FF 2004 113).
33 Nuovo testo giusta l’art. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 164; FF 2019 6937).
34 Nuovo testo giusta l’art. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 164; FF 2019 6937).
Bund und Kantone können Organisationen der Arbeitswelt Vollzugsaufgaben übertragen. Diese können für Verfügungen und Dienstleistungen Gebühren erheben.30
30 Satz eingefügt durch Ziff. II des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 5. Okt. 2005 (AS 2005 4635; BBl 2004 145).
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