131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 227 Autorità

1 Le autorità elette prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione portano a termine il loro mandato conformemente al diritto anteriore.

2 Il loro rinnovo è retto dal nuovo diritto.

Art. 227 Behörden

1 Die vor dem Inkrafttreten dieser Verfassung gewählten Behörden beenden ihr Mandat nach bisherigem Recht.

2 Ihre Erneuerung richtet sich nach dem neuen Recht.

 

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