131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 226 Legislazione di applicazione

1 Le modifiche di legge richieste dalla presente Costituzione sono emanate senza indugio, ma al più tardi entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

2 A tal fine, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un programma legislativo prima del 1° gennaio 2014.

Art. 226 Ausführungsgesetzgebung

1 Die nach dieser Verfassung erforderlichen Gesetzesänderungen werden unverzüglich, spätestens aber innert fünf Jahren ab Inkrafttreten der Verfassung verabschiedet.

2 Zu diesem Zweck unterbreitet der Staatsrat dem Grossen Rat vor dem 1. Januar 2014 ein Gesetzgebungsprogramm.

 

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