1 La Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra del 24 maggio 1847 è abrogata.
2 Sono parimenti abrogate le disposizioni del diritto anteriore contrarie alle norme direttamente applicabili della presente Costituzione.
3 Per il resto, il diritto anteriore rimane in vigore fintanto che non sia stata emanata la legislazione di applicazione richiesta dalla presente Costituzione.
1 Die Verfassung der Republik und des Kantons Genf vom 24. Mai 1847 wird aufgehoben.
2 Bestimmungen des bisherigen Rechts, die den direkt anwendbaren Bestimmungen dieser Verfassung widersprechen, werden aufgehoben.
3 Im Übrigen bleibt das bisherige Recht bis zum Erlass der nach dieser Verfassung erforderlichen Ausführungsgesetzgebung in Kraft.
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