a) Nota esplicativa. Il presente articolo definisce le concessioni tariffarie consentite dagli Stati Uniti su alcuni prodotti chimici ed altre merci non contemplate all’articolo 3, in contropartita delle concessioni disposte, a carico delle altre Parti, dal presente Accordo:
- i)
- il capoverso i) del paragrafo b) del presente articolo abroga il capoverso f) della nota generale 3 dell’Elenco XX che prevede, in mancanza delle concessioni addizionali delle altre Parti contraenti, come gli Stati Uniti interromperanno l’entrata in vigore scalare delle concessioni su alcuni prodotti chimici ed altre merci in modo tale che dette concessioni non superino i due quinti della riduzione necessaria a soddisfare l’aliquota concessa. Per quanto riguarda dette merci, identificabili grazie ai numeri delle voci di cui all’appendice B del presente Accordo, gli Stati Uniti sono disposti ad effettuare i rimanenti tre quinti di riduzione in contropartita delle concessioni addizionali delle altre Parti contraenti;
- ii)
- il capoverso ii) del paragrafo b) del presente articolo modifica l’Elenco XX sopprimendo le concessioni originali relative ad alcuni prodotti chimici addizionali ed altre merci che verranno sostituite da concessioni ad aliquota intera, oggetto di riduzioni superiori al 50 per cento, riprese all’appendice C del presente Accordo.
b) Emendamenti. All’atto dell’entrata in vigore del presente Accordo, l’Elenco XX sarà modificato:
- i)
- cancellando il capoverso f) della nota generale 3; detta cancellazione abroga, a contare dalla data in cui l’emendamento prende effetto, la disposizione che interrompe l’entrata in vigore scalare delle concessioni previste per le voci di cui all’appendice B; a contare da tale data, l’entrata in vigore delle summenzionate concessioni (compresa l’esecuzione dell’entrata in vigore scalare) è disciplinata dalle disposizioni della nota generale 3, tenuto conto dei periodi da considerare a contare dalla data dell’effettiva applicazione delle concessioni originali e questo come se non esistessero disposizioni sull’interruzione della scalarità;
- ii)
- sopprimendo l’aliquota, relativa ad ogni voce dell’Elenco XX (concessione originale), uguale a una qualsiasi di quelle menzionate all’appendice C, e sostituendola, in ogni caso, con la corrispondente aliquota prevista all’appendice C (concessione surrogativa superiore al 50 per cento).