1 Les informations facultatives sur les denrées alimentaires ne peuvent pas empiéter sur la place disponible pour les informations obligatoires.
2 Les informations facultatives sur les denrées alimentaires énumérées à l’art. 3 doivent satisfaire aux exigences qui leur sont applicables.
1 Il marchio d’identificazione deve essere apposto prima che il prodotto lasci l’azienda di produzione.
2 Deve essere ben leggibile, facilmente decifrabile, indelebile ed esposto chiaramente. Se è apposto in un’azienda situata in Svizzera o nellʼUE, deve essere di forma ovale.
3 Nel caso degli imballaggi contenenti carne a pezzi o sottoprodotti secondari della macellazione, il marchio d’identificazione deve essere fissato o stampato sull’imballaggio in modo che sia distrutto al momento dell’apertura. Ciò non è necessario se l’imballaggio si distrugge al momento dell’apertura. Se il confezionamento offre la stessa protezione dell’imballaggio il marchio d’identificazione può essere fissato sulla confezione.
4 Nel caso di prodotti di origine animale collocati in contenitori da trasporto o in grandi imballaggi e destinati a essere ulteriormente manipolati, trasformati, confezionati o imballati in un altro stabilimento, il marchio d’identificazione può essere apposto sulla superficie esterna del contenitore o dell’imballaggio.
5 Se l’imballaggio o la confezione di una derrata alimentare di origine animale sono asportati o se la derrata è stata trasformata in un’altra azienda, deve essere apposto un nuovo marchio d’identificazione; quest’ultimo deve recare il numero di autorizzazione dell’azienda in cui hanno avuto luogo le fasi di trasformazione.
6 Quando il marchio d’identificazione è apposto direttamente sui prodotti, i colori utilizzati devono essere ammessi secondo l’allegato 1 lettera a dell’ordinanza del DFI del 25 novembre 201339 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.