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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 57 Principe

1 Les participants au SEQE doivent posséder un compte exploitant dans le Registre; sont exceptés les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère visée à l’annexe 14.

2 Les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de l’Union européenne ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux mises aux enchères dans l’Union européenne qui souhaitent participer à la mise aux enchères doivent disposer d’un compte non-exploitant.

3 Les importateurs et les producteurs de carburants fossiles au sens du chap. 7 qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte exploitant ou un compte non-exploitant.183

4 Toutes les autres entreprises et personnes qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte non-exploitant.

5 Quiconque obtient des attestations pour un projet ou un programme au sens de l’art. 5, pour des réductions d’émissions au sens de l’art. 12 ou pour des réductions d’émissions obtenues grâce à une convention d’objectifs avec objectif d’émission au sens de l’art. 12a peut également les faire délivrer directement sur le compte exploitant ou le compte non-exploitant d’un tiers.

6 Un titulaire de comptes non-exploitants peut conserver au maximum un million de droits d’émission sur ses comptes non-exploitants.

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 58 Apertura di un conto

1 Chi chiede l’apertura di un conto secondo l’articolo 57 deve presentare domanda all’UFAM.

2 La domanda deve contenere:

a.
per i gestori di impianti o gli operatori di aeromobili e altre imprese: un estratto del registro di commercio e la fotocopia di un documento d’identità della persona autorizzata a rappresentarli;
b.
per le persone fisiche: un documento d’identità;
bbis.189 per le autorità competenti di uno Stato partner: una conferma ufficiale del Governo e una fotocopia di un documento d’identità della persona autorizzata a rappresentarle;
c.
nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e documento d’identità della persona richiedente;
d.
nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone titolari di una procura sul conto;
e.
nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;
f.
una dichiarazione con la quale la persona richiedente accetta le condizioni generali relative al registro dello scambio di quote di emissioni.

3 È possibile derogare alla presentazione di un estratto del casellario giudiziale svizzero se si certifica, con una conferma notarile, che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera b.

4 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni se necessarie per l’apertura del conto.

5 Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un’altra prova la loro esistenza e l’autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentarle.

6 Le informazioni relative agli estratti del registro di commercio, ai documenti d’identità, agli estratti del casellario giudiziale nonché le informazioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere autenticate. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’ulteriore certificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

7 L’UFAM apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione e non appena la persona richiedente ha versato gli emolumenti.

8 Gli operatori di aeromobili per i quali l’UFAM è competente devono depositare, entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del loro piano di monitoraggio o dall’assegnazione alla Svizzera, una richiesta di apertura di un conto nel registro dello scambio di quote di emissioni. La richiesta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti della persona richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera o nel SSQE dell’Unione europea.

188 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

189 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.