1 Lorsqu’un participant au SEQE ne remplit pas son obligation de remettre des droits d’émission dans les délais, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 21 de la loi sur le CO2.178
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Un intérêt moratoire s’applique en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.179
3 Si le participant au SEQE ne remet pas les droits d’émission manquants au 31 janvier de l’année suivante, ceux-ci sont compensés par les droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année en cours.180
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
1 I partecipanti al SSQE devono avere un conto per gestori nel registro dello scambio di quote di emissioni; sono esclusi gli operatori di aeromobili amministrati da un’autorità estera conformemente all’allegato 14.
2 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell’Unione europea nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE che desiderano partecipare all’asta devono avere un conto personale.
3 Gli importatori e i produttori di combustibili fossili secondo il capitolo 7 che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto per gestori o un conto personale.187
4 Tutte le altre imprese e persone che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto personale.
5 Chi riceve attestati per un progetto o un programma di cui all’articolo 5, per riduzioni delle emissioni secondo l’articolo 12 o per riduzioni delle emissioni da una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione secondo l’articolo 12a può farli rilasciare anche direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo.
6 Un titolare di conti personali può depositare sui suoi conti personali al massimo un milione di diritti di emissione.
186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
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