1. Le risorse finanziarie dell’Impresa comprendono:
- a)
- le somme ricevute dall’Autorità conformemente all’articolo 173 numero 2 lettera b);
- b)
- i contributi volontari versati dagli Stati contraenti allo scopo di finanziare le attività dell’Impresa;
- c)
- le somme prese in prestito dall’Impresa conformemente ai numeri 2 e 3;
- d)
- i proventi dell’Impresa derivanti dalle sue attività;
- e)
- altri fondi messi a disposizione dell’Impresa per permetterle di iniziare le sue operazioni nel più breve tempo possibile e di svolgere le sue funzioni.
- 2.
- a) L’Impresa ha il potere di prendere in prestito dei fondi e di fornire quelle garanzie collaterali o di altro genere che essa può determinare. Prima della vendita pubblica delle sue obbligazioni sui mercati finanziari o nella valuta di uno Stato contraente, l’Impresa deve avere il consenso di tale Stato contraente. L’ammontare totale dei prestiti viene approvato dal Consiglio su raccomandazione del Consiglio di amministrazione.
- b)
- Gli Stati contraenti devono in ogni modo ragionevole appoggiare le richieste di prestiti da parte dell’Impresa sui mercati finanziari e a istituzioni finanziarie internazionali.
- 3.
- a) L’Impresa è fornita delle risorse finanziarie necessarie per esplorare e sfruttare un sito minerario, e per trasportare, trattare e commercializzare i minerali che vi ha estratto ed il nichel, il rame, il cobalto ed il manganese ottenuti, e per coprire le sue spese amministrative iniziali. L’ammontare di dette risorse ed i criteri e gli elementi per i loro adattamenti sono inseriti dalla Commissione Preparatoria nel progetto di norme, regolamenti e procedure dell’Autorità.
- b)
- Tutti gli Stati contraenti mettono a disposizione dell’Impresa un importo equivalente alla metà delle risorse di cui alla lettera a), sotto la forma di prestiti a lungo termine senza interessi, conformemente alla tabella dei contributi stabiliti per il bilancio ordinario delle Nazioni Unite in vigore nel momento in cui i contributi vengono versati, modificato per tenere conto degli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite. I debiti sorti a carico dell’Impresa nel procurarsi l’altra metà delle risorse finanziarie sono garantiti da tutti gli Stati contraenti secondo la stessa tabella.
- c)
- Se il totale dei contributi finanziari degli Stati contraenti è inferiore alle risorse da mettere a disposizione dell’Impresa ai sensi della lettera a), l’Assemblea, nella sua prima sessione, esamina la consistenza del disavanzo ed adotta per consenso le misure necessarie ad affrontare questo disavanzo, tenendo conto dell’obbligo degli Stati contraenti ai sensi delle lettere a) e b) e di ogni raccomandazione della Commissione Preparatoria.
- d) i) Ogni Stato membro, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, o entro 30 giorni dal deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, valendo tra le due la data successiva, deposita presso l’Impresa dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili, non produttivi di interessi fino alla concorrenza dell’ammontare della sua quota di prestiti senza interessi previsti dalla lettera b).
- ii)
- Il Consiglio di amministrazione prepara, appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, e quindi annualmente o ad altri intervalli appropriati, uno stato di previsione quantitativo e temporale delle sue esigenze per il finanziamento delle sue spese amministrative e per le attività svolte dall’Impresa, conformemente all’articolo 170 ed all’articolo 12 del presente allegato.
- iii)
- L’Impresa successivamente notifica agli Stati contraenti, tramite l’Autorità, l’importo delle loro rispettive quote richieste per queste spese, determinato conformemente alla lettera b). L’Impresa incassa questi importi di vaglia cambiari fino a concorrenza degli importi necessari a finanziare le spese menzionate nello stato di previsione con riferimento ai prestiti senza interesse.
- iv)
- Gli Stati contraenti, a seguito della ricezione della notifica, mettono a disposizione dell’Impresa le loro rispettive quote di garanzie del debito, conformemente alla lettera b).
- e) i) Se l’Impresa lo richiede, gli Stati contraenti possono fornire delle garanzie del debito in aggiunta a quelle previste secondo la tabella di cui alla lettera b).
- ii)
- In luogo delle garanzie del debito, uno Stato contraente può versare all’Impresa un contributo volontario di un importo pari alla parte dei debiti che dovrebbe altrimenti garantire.
- f)
- Il rimborso dei prestiti con interesse ha priorità sul rimborso dei prestiti senza interesse. Il rimborso dei prestiti senza interesse avviene conformemente al piano adottato dall’Assemblea, su raccomandazione del Consiglio e parere del Consiglio di amministrazione. Nell’espletamento delle sue funzioni il Consiglio di amministrazione opera conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nelle norme, regolamenti e procedure dell’Autorità che tengono conto della suprema importanza di assicurare l’effettivo funzionamento dell’Impresa ed, in particolare, assicurare la sua indipendenza finanziaria.
- g)
- I fondi a disposizione dell’Impresa consistono di valuta utilizzabile liberamente o di valuta che sia liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile nei principali mercati dei cambi. Queste valute vengono indicate nelle norme, nei regolamenti e nelle procedure dell’Autorità conformemente alla prassi monetaria internazionale prevalente. Salvo quanto disposto nel numero 2, nessuno Stato contraente mantiene o impone restrizioni relativamente alla possibilità per l’Impresa di detenere, utilizzare o cambiare tali somme.
- h)
- Per «Garanzia del debito» si intende la promessa effettuata da uno Stato contraente ai creditori dell’Impresa di onorare, nella misura prevista dalla tabella appropriata, gli obblighi finanziari dell’Impresa coperti dalla garanzia, dopo la notifica allo Stato contraente, da parte dei creditori, dell’inadempimento dell’Impresa. Le procedure di pagamento di tali obblighi avvengono conformemente alle norme, ai regolamenti ed alle procedure dell’Autorità.
4. I fondi, le entrate e le spese dell’Impresa devono essere separati da quelli dell’Autorità. Il presente articolo non impedisce che l’Impresa concluda con l’Autorità degli accordi relativamente alle installazioni, al personale ed ai servizi, o degli accordi relativi al rimborso delle spese di amministrazione pagate dall’una per conto dell’altra.
5. I documenti, i libri e le scritture contabili dell’Impresa, inclusi i suoi rendiconti finanziari annuali, sono verificati ogni anno ad opera di un revisore indipendente nominato dal Consiglio.