1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Séoul aussitôt que possible.
2. La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
29 Anciennement art. 26, puis 27.
Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a elementi di reddito, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
28 Introdotto dall’art. III del Prot. del 17 mag. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 28 ott. 2020 (RU 2020 4485 4483; FF 2019 5631).
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