Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
28 Introduit par l’art. III du prot. du 17 mai 2019, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2020 et en vigueur depuis le 28 oct. 2020 (RO 2020 4485 4483; FF 2019 6455).
(1) Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
(2) Nella misura in cui, a motivo dei privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari, il reddito non è imponibile nello Stato accreditario, il diritto d’imposizione è riservato allo Stato accreditante.
(3) Ai fini della Convenzione, i membri di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato contraente accreditati nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante, se quivi sono assoggettati agli stessi obblighi in materia di imposte sul reddito, cui sono assoggettati i residenti di tale Stato.
(4) La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, o di un posto consolare di uno Stato terzo, quando si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito.
27 Originario art. 25.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.