(Art. 120 para. 1, 123 para. 1 FinMIA)
1 Lending transactions and similar transactions, such as repurchase agreements or collateral transactions with transfer of ownership must be reported.
2 The notification duty is only incumbent on the contracting party acquiring temporary ownership of the securities through such transactions:
3 On expiry of the transaction, the returning contracting party under paragraph 2 is again subject to a notification duty if a threshold in accordance with Article 120 paragraph 1 FinMIA is reached or fallen below.
4 Lending transactions and repurchase agreements do not need to be reported if they are processed in a standardised manner via trading platforms for liquidity management purposes.
(art. 120 cpv. 1, 123 cpv. 1 LInFi)
1 Le operazioni di prestito e le operazioni analoghe, quali l’alienazione di valori mobiliari accompagnata da un obbligo di riacquisto (operazioni di riporto) o le cessioni in garanzia con trapasso della proprietà devono essere dichiarate.
2 È soggetta all’obbligo di comunicazione unicamente la parte contraente che, nell’ambito di tali operazioni, detiene temporaneamente i valori mobiliari:
3 Al termine della transazione, se si raggiunge oppure si scende al di sotto di un valore soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi la parte contraente che restituisce i valori mobiliari di cui al capoverso 2 è sottoposta a un nuovo obbligo di dichiarazione.
4 Le operazioni di prestito e le operazioni accompagnate da un obbligo di riacquisto non devono essere dichiarate, se sono eseguite in forma standardizzata mediante piattaforme di negoziazione allo scopo di gestire la liquidità.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.